Rappresentanza Fiscale
Chi Siamo
Rappresentanza fiscale: che cosa è importante sapere
Dal 1.1.2018 è previsto l’assoggettamento all’Iva in Svizzera a partire dal primo franco se, a livello globale, una società con sede all’estero genera un fatturato di almeno CHF 100’000 in prestazioni imponibili.
Fintanto che svolge attività in territorio svizzero ed è assoggettata, un’impresa estera è tenuta – giusta l’art. 67 cpv. 1 LIVA – ad avere un rappresentante domiciliato in Svizzera, presso il quale è garantito il domicilio fiscale per tutto ciò che concerne l’imposta sul valore aggiunto. Viene riconosciuto come rappresentante fiscale una persona fisica o giuridica con domicilio o sede in Svizzera.
Registrazione IVA obbligatoria
Tra i motivi della registrazione IVA obbligatoria in Svizzera per imprese estere vi possono essere:
- Produzioni per conto terzi in Svizzera
- Servizi collegati ad immobili o fondi in Svizzera
- Esecuzione di lavori di montaggio in Svizzera
- Fornitura di servizi di elettronica in Svizzera
- Tutte le attività con presenza fisica in Svizzera
- Trasporto di merci dalla Svizzera
Quadro giuridico dal 1° gennaio 2019 per i venditori per corrispondenza
I NOSTRI SERVIZI
- Gestione della contabilità salariale
- Amministrazione completa del personale
- Preparazione conteggi mensili per i salari e redazione del certificato di salario annuali
- Consulenza per questioni legali inerenti alle imposte sul salario e ai contributi previdenziali
- Gestione e ricerca di personale
- Comunicazioni con le assicurazioni sociali e le autorità fiscali
- Allestimento conteggi di fine anno e comunicazione alle autorità competenti
Le nostre specializzazioni
Le forniture di piccoli invii che un venditore per corrispondenza (estero o svizzero) trasporta o spedisce
dall’estero in territorio svizzero realizzando una cifra d’affari di almeno 100 000 franchi sono considerate
forniture sul territorio svizzero. Di conseguenza il venditore per corrispondenza è assoggettato all’imposta in
Svizzera e deve iscriversi nel registro IVA. L’imposta è dovuta nel momento in cui il venditore raggiunge il limite
della cifra d’affari di 100 000
franchi. Una volta che il venditore
è iscritto nel registro IVA a seguito
della regolamentazione della
vendita per corrispondenza, oltre
ai piccoli invii sono considerate
forniture sul territorio svizzero
anche gli altri invii che superano
l’ammontare
dell’imposta
sull’importazione di 5 franchi. Ne
consegue che per un venditore
per corrispondenza assoggettato
all’imposta sono imponibili tutte
le prestazioni eseguite sul
territorio svizzero.
La nomina del rappresentante fiscale dovrà avvenire in maniera preventiva rispetto alla fornitura del servizio, tenendo altresì in considerazione le tempistiche di elaborazione dell’ Ufficio IVA per l’apertura della posizione.
La BG Consulenze Sagl offre i servizi di rappresentanza fiscale ai fini IVA sia alle imprese estere che svolgono attività commerciali in Svizzera sia alle imprese con domicilio o sede all’estero che effettuano acquisti imponibili in Svizzera e non potrebbero detrarre l’IVA Svizzera.