Nel quadro della revisione parziale della legge sull’IVA (LIVA) si intende equiparare le aziende estere attive nella vendita per corrispondenza alle imprese con sede in Svizzera. Attualmente la disparità di trattamento è dovuta al fatto che, per motivi legati alla redditività della riscossione, sulle merci importate con un valore d’imposta inferiore o pari a 5 franchi (cosiddetti piccoli invii) l’IVA sull’importazione (imposta sull’importazione) non è dovuta. La fornitura di merci non soggiace nemmeno all’IVA in Svizzera (imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero)1. Una persona può quindi ritirare piccoli invii dall’estero senza IVA. La stessa merce acquistata presso un venditore svizzero per corrispondenza o un commerciante al dettaglio svizzero iscritto nel registro IVA è invece soggetta all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero.
Quadro giuridico dal 1° gennaio 2019 per i venditori per corrispondenza che realizzano con piccoli invii una cifra d’affari annua pari o superiore a 100 000 franchi
È assoggettato obbligatoriamente all’imposta, e deve quindi iscriversi nel registro dei contribuenti IVA dal 1° gennaio 2019, chiunque realizza nel 2018 una cifra d’affari annua di almeno 100 000 franchi con piccoli invii e presume che effettuerà forniture simili anche nei dodici mesi successivi a partire dal 1° gennaio 2019.
Amministrazione federale delle contribuzioni https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/mehrwertsteuer/fachinformationen/regelung-fuer-den-versandhandel.html