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AFC – Nuova regolamentazione della vendita per corrispondenza Berna, 20.12.2018

da Bg Consulenze / domenica, 13 Gennaio 2019 / Pubblicato il Non categorizzato

Nel quadro della revisione parziale della legge sull’IVA (LIVA) si intende equiparare le aziende estere attive nella vendita per corrispondenza alle imprese con sede in Svizzera. Attualmente la disparità di trattamento è dovuta al fatto che, per motivi legati alla redditività della riscossione, sulle merci importate con un valore d’imposta inferiore o pari a 5 franchi (cosiddetti piccoli invii) l’IVA sull’importazione (imposta sull’importazione) non è dovuta. La fornitura di merci non soggiace nemmeno all’IVA in Svizzera (imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero)1. Una persona può quindi ritirare piccoli invii dall’estero senza IVA. La stessa merce acquistata presso un venditore svizzero per corrispondenza o un commerciante al dettaglio svizzero iscritto nel registro IVA è invece soggetta all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero.

Quadro giuridico dal 1° gennaio 2019 per i venditori per corrispondenza che realizzano con piccoli invii una cifra d’affari annua pari o superiore a 100 000 franchi

Le forniture2 di piccoli invii che un venditore per corrispondenza (estero o svizzero) trasporta o spedisce dall’estero in territorio svizzero realizzando una cifra d’affari di almeno 100 000 franchi sono considerate forniture sul territorio svizzero. Di conseguenza il venditore per corrispondenza è assoggettato all’imposta in Svizzera e deve iscriversi nel registro IVA. L’imposta è dovuta nel momento in cui il venditore raggiunge il limite della cifra d’affari di 100 000 franchi. Tale limite è calcolato in base alle controprestazioni pagate dagli acquirenti alle imprese di vendita per corrispondenza.Una volta che il venditore è iscritto nel registro IVA a seguito della regolamentazione della vendita per corrispondenza, oltre ai piccoli invii sono considerate forniture sul territorio svizzero anche gli altri invii che superano l’ammontare dell’imposta sull’importazione di 5 franchi. Ne consegue che per un venditore per corrispondenza assoggettato all’imposta sono imponibili tutte le prestazioni eseguite sul territorio svizzero.

È assoggettato obbligatoriamente all’imposta, e deve quindi iscriversi nel registro dei contribuenti IVA dal 1° gennaio 2019, chiunque realizza nel 2018 una cifra d’affari annua di almeno 100 000 franchi con piccoli invii e presume che effettuerà forniture simili anche nei dodici mesi successivi a partire dal 1° gennaio 2019.

 

Amministrazione federale delle contribuzioni https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/mehrwertsteuer/fachinformationen/regelung-fuer-den-versandhandel.html

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Taggato in: IVA Svizzera, Rappresentanza fiscale IVA Svizzera, Rappresentaza fiscale IVA, regolamento IVA Svizzera, vendita corrispondenza IVA, vendita corrispondenza IVA Svizzera

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